FOTOAMATORI CROTONE
Associazione fotografica non a scopo di lucro
 

 1. COSTITUZIONE-SEDE

1.1 
- È costituita una Associazione denominata: " GRUPPO FOTOAMATORI CROTONE “ aderente alla F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

1.2 - L'Associazione ha sede in Crotone (KR), e non potrà trasferirsi in altro Comune.


 2. SCOPO- DURATA

2.1 - L'Associazione è  basata sul volontariato, non ha finalità di lucro è retta dal presente statuto ed ha lo scopo di divulgare, promuovere tra i cittadini la cultura fotografica in genere, nonché di formare all’ arte della fotografia.

2.2 - Al centro dell’ attività si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, il confronto con altre associazioni o circoli fotografici, l’ iniziativa editoriale, l’ organizzazione di manifestazioni mostre work-shop, la formazione e l’ aggiornamento culturale in materia di fotografia e di arti visive e di quanto a ciò connesso e conseguente, mediante l’ adozione delle più svariate iniziative ritenute utili ed opportune.

2.3 - I soci potranno anche fruire di attività ricreative di vario genere, organizzate per favorire la migliore conoscenza reciproca e l’ integrazione sociale.

2.4 - In funzione della realizzazione dei fini istituzionali l’ Associazione, in assenza di fini lucrativi, potrà farsi promotrice di attività commerciali marginali, del tutto occasionali ed organizzare manifestazioni o partecipazioni ad attività di vendita occasionale in concomitanza ad attività di sensibilizzazione verso i fini istituzionali artistici dell’ organizzazione, attività di vendita di beni, cessione di materiale artistico prodotto dagli associati, organizzazione di viaggi.

2.6 – L’ Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, nazionalità ed esclude qualsiasi fine di lucro.

2.7 – L’ attività degli associati è spontanea e gratuita. Tutte le cariche associative non sono soggette ad alcuna retribuzione.

2.8 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

 3. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI


3.1 -
Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a.     dalle quote sociali;

b.     dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c.     dai contributi pubblici e privati:

d.     da erogazioni;

e.     da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

f.       è vietata qualsiasi ripartizione di utili delle gestioni sociali

g.     in caso di scioglimento dell’ Associazione i beni residuali dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore

h.     i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

3.2 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio.

 4. SOCI

4.1 - Sono soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che ne condividino e ne accettino le finalità e modi di attuazione, e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio.

4.2 - Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Contro l'eventuale diniego, che deve essere sempre motivato, è ammesso appello all'Assemblea Generale.

4.3 - La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e tutti gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

 5. DIRITTI DEI SOCI


5.1 - Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

5.2 - I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi di eventuali apparecchiature fotografiche, di riproduzione, sviluppo ecc.. gestiti dall’ Associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall’ Associazione.


 6. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA


6.1 -
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

 7. ANNO SOCIALE E BILANCIO


7.1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 - Il Consiglio Direttivo predispone annualmente un bilancio composto da un rendiconto economico e finanziario dal quale risultino le voci di entrata e uscita, i crediti e i debiti.

 8. CONTROVERSIE


8.1 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dell'Assemblea.


 9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


9.1 - Sono organi dell'Associazione:

·         l'Assemblea dei Soci;

·         il Consiglio Direttivo

·         il Presidente
 

 10. RETRIBUZIONE

10.1 - Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli Associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

 11. ASSEMBLEA DEI SOCI


11.1 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci, in regola con il pagamento delle quote Associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

11.3 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati, purché in Italia.

11.4 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e avranno diritto al voto i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

11.5 - A ciascun socio in regola con il versamento della quota annua spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi e dell'Associazione.

11.6 - Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, anche membro del Consiglio Direttivo.

11.7 - La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

11.8 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

11.9 - Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, nominare gli organi direttivi dell'Associazione e deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

11.10 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

11.11 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

11.12 - L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

11.13 - L'Assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

11.14 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

11.15 - Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

11.16 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto.

11.17 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.18 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.19 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

11.20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 12. CONSIGLIO DIRETTIVO – AMMINISTRAZIONE


12.1 -
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea dei soci nel proprio ambito. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

12.2 - I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca e sono rieleggibili.

12.3 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario con funzioni anche di tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

12.4 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

12.5 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.6 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

12.7 - Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.8 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

12.9 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

12.10 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

·         deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

·         redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

·         fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indicare almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;

·         redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

·         adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

·         attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

 13. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


13.1
 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

13.2 - Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

13.3 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

13.4 - In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio di Amministrazione.

13.5 - Il segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore.

13.6 - Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi Soci.

13.7 - Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali dei Soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

 
14. SCIOGLIMENTO


14.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria.

14.2 - L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

14.3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblicità utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 4, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 15. NORMA DI RINVIO


15.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato vigenti in materia.